Art. 7
Competenze del gestore della rete
In vigore dal 7 lug 2011
Competenze del gestore della rete
1. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri, nello svolgimento dei propri compiti il gestore della rete adotta misure singole che rappresentano il risultato del processo decisionale in cooperazione. Le parti interessate da tali misure provvedono poi a darne attuazione.
2. Qualora non sia consentito adottare tali misure singole a causa delle responsabilità degli Stati membri, il gestore della rete sottopone tale circostanza all’esame della Commissione.
3. Il gestore della rete raccomanda altresì misure relative ad altre questioni che si rivelino necessarie per garantire le prestazioni della rete.
4. Nell’ambito della propria area di competenza, il gestore della rete adotta misure tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) n. 691/2010.
5. Il gestore della rete raccoglie, consolida e analizza tutti i dati principali individuati negli allegati da I a VI. Fornisce tali dati alla Commissione, all’Agenzia o all’Organo di valutazione delle prestazioni previsto dal regolamento (UE) n. 691/2010, in base alle loro richieste.
Storico versioni
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