Art. 9
Relazioni con gli Stati membri
In vigore dal 7 lug 2011
Relazioni con gli Stati membri
1. Nell’eseguire i compiti a esso assegnati, il gestore della rete tiene in debita considerazione le responsabilità degli Stati membri.
2. Gli Stati membri informano il gestore della rete qualora la loro sovranità o le loro responsabilità non consentano l’adozione delle singole misure di cui all’, paragrafo 1.
3. Qualora gli Stati membri siano coinvolti in questioni operative legate alle funzioni di rete, entrano a far parte del processo decisionale in cooperazione e danno attuazione ai risultati concordati nell’ambito di tale processo a livello nazionale.
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