Art. 11
Cooperazione fra i settori civile e militare
In vigore dal 7 lug 2011
Cooperazione fra i settori civile e militare
1. Il gestore della rete garantisce che vengano posti in essere accordi adeguati per consentire e sostenere l’opportuno coordinamento con le autorità militari nazionali.
2. Gli Stati membri garantiscono un adeguato livello di coinvolgimento dei propri settori militari in tutte le attività relative alle funzioni di rete.
3. Gli Stati membri garantiscono un’adeguata rappresentanza dei fornitori militari di servizi di navigazione aerea e degli utenti militari dello spazio aereo nell’ambito di tutti gli accordi operativi di lavoro e di consultazione predisposti dal gestore della rete.
4. La progettazione della rete delle rotte europee avviene fatte salve eventuali prenotazioni o restrizioni di un dato volume di spazio aereo per l’uso esclusivo o specifico degli Stati membri. Il gestore della rete incoraggia e coordina la disponibilità di rotte condizionali attraverso tali aree in conformità al regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione (8).
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