Art. 15
Accordi di lavoro dettagliati e processi operativi
In vigore dal 7 lug 2011
Accordi di lavoro dettagliati e processi operativi
1. Il gestore della rete provvede a sviluppare accordi di lavoro dettagliati e processi operativi relativi agli aspetti di pianificazione e operativi, prendendo in esame in particolare la specificità e i requisiti delle singole funzioni di rete illustrate negli allegati da I a VI.
2. Il gestore della rete garantisce che gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi contengano disposizioni in materia di notifica alle parti interessate coinvolte.
3. Gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi in oggetto devono rispettare la separazione fra l’erogazione del servizio e le questioni normative e garantire il coinvolgimento degli Stati membri, qualora richiesto.
Storico versioni
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