Art. 17

Ruolo del comitato per il cielo unico

In vigore dal 7 lug 2011
Ruolo del comitato per il cielo unico 1.   Il gestore della rete riferisce alla Commissione relativamente alle questioni normative; la Commissione ne informa a sua volta il comitato per il cielo unico. 2.   Il comitato per il cielo unico esprime la propria opinione in merito alle seguenti questioni: a) nomina del gestore della rete; b) nomina del presidente del consiglio di gestione della rete; c) nomina dei membri con diritto di voto del consiglio di gestione della rete; d) regolamento di procedura interno del consiglio di gestione della rete; e) piano strategico della rete e, in particolare, obiettivi di tale piano in fase preliminare; f) bilancio annuale del gestore della rete; g) regolamento di procedura della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi; h) processi decisionali cooperativi, processi di consultazione e accordi dettagliati di lavoro e processi operativi per le funzioni di rete. 3.   Il comitato per il cielo unico può avvisare la Commissione in caso di impossibilità a risolvere questioni di primaria importanza da parte del consiglio di gestione della rete.
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