Art. 17
Ruolo del comitato per il cielo unico
In vigore dal 7 lug 2011
Ruolo del comitato per il cielo unico
1. Il gestore della rete riferisce alla Commissione relativamente alle questioni normative; la Commissione ne informa a sua volta il comitato per il cielo unico.
2. Il comitato per il cielo unico esprime la propria opinione in merito alle seguenti questioni:
a)
nomina del gestore della rete;
b)
nomina del presidente del consiglio di gestione della rete;
c)
nomina dei membri con diritto di voto del consiglio di gestione della rete;
d)
regolamento di procedura interno del consiglio di gestione della rete;
e)
piano strategico della rete e, in particolare, obiettivi di tale piano in fase preliminare;
f)
bilancio annuale del gestore della rete;
g)
regolamento di procedura della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi;
h)
processi decisionali cooperativi, processi di consultazione e accordi dettagliati di lavoro e processi operativi per le funzioni di rete.
3. Il comitato per il cielo unico può avvisare la Commissione in caso di impossibilità a risolvere questioni di primaria importanza da parte del consiglio di gestione della rete.
Storico versioni
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