Art. 19
Responsabilità del gestore della rete e dell’EACCC
In vigore dal 7 lug 2011
Responsabilità del gestore della rete e dell’EACCC
1. Il gestore della rete, di concerto con i membri EACCC, è responsabile dell’attivazione e della disattivazione dell’EACCC stessa.
2. Con il supporto dell’EACCC, il gestore della rete è responsabile delle seguenti mansioni:
a)
coordinamento della gestione della risposta in caso di crisi della rete in conformità al regolamento di procedura EACCC, che prevede una stretta collaborazione con strutture corrispondenti negli Stati membri;
b)
sostegno all’attivazione e al coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri;
c)
elaborazione di misure di attenuazione degli impatti a livello di rete per garantire una risposta tempestiva a tali situazioni di crisi della rete, allo scopo di proteggere e garantire il funzionamento continuativo e sicuro della rete stessa. A tal fine, il gestore della rete provvede a:
i)
monitorare in modo permanente la situazione della rete per accertare eventuali crisi della stessa;
ii)
garantire un’attività efficiente di gestione e comunicazione delle informazioni attraverso la diffusione di dati precisi, tempestivi e coerenti per promuovere l’applicazione di principi e processi di gestione del rischio nell’ambito dei processi decisionali;
iii)
facilitare la raccolta organizzata e il salvataggio centralizzato di tali dati;
d)
segnalazione, se del caso, alla Commissione, all’AESA o agli Stati membri di opportunità di ulteriore sostegno per mitigare gli effetti della crisi, ivi comprese opportunità di collegamento con gli operatori di altre modalità di trasporto che possono individuare e attuare soluzioni di trasporto intermodale;
e)
attività di monitoraggio e comunicazione sulla ripresa e la sostenibilità della rete.
Storico versioni
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