Art. 20

Monitoraggio e comunicazione

In vigore dal 7 lug 2011
Monitoraggio e comunicazione 1.   Il gestore della rete predispone un processo di monitoraggio continuo dei seguenti elementi: a) prestazioni operative della rete; b) misure intraprese e risultati ottenuti in termini di prestazioni da parte dei soggetti operativi interessati e degli Stati; c) efficacia ed efficienza di ciascuna delle funzioni contemplate dal presente regolamento. 2.   Il monitoraggio continuo individua ogni possibile deviazione dal piano strategico e dal piano operativo della rete. I soggetti operativi interessati assistono il gestore della rete nell’attività, svolgendo alcuni compiti che comprendono in particolare la messa a disposizione dei dati. 3.   Il gestore della rete trasmette alla Commissione e all’Agenzia una relazione annuale sulle misure intraprese nell’adempimento delle proprie mansioni. La relazione si incentra sulle singole funzioni e sulla situazione complessiva della rete ed è strettamente legata al contenuto del piano strategico e del piano operativo della rete stessa. La Commissione provvede a informare il comitato per il cielo unico.
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