Art. 20
Monitoraggio e comunicazione
In vigore dal 7 lug 2011
Monitoraggio e comunicazione
1. Il gestore della rete predispone un processo di monitoraggio continuo dei seguenti elementi:
a)
prestazioni operative della rete;
b)
misure intraprese e risultati ottenuti in termini di prestazioni da parte dei soggetti operativi interessati e degli Stati;
c)
efficacia ed efficienza di ciascuna delle funzioni contemplate dal presente regolamento.
2. Il monitoraggio continuo individua ogni possibile deviazione dal piano strategico e dal piano operativo della rete. I soggetti operativi interessati assistono il gestore della rete nell’attività, svolgendo alcuni compiti che comprendono in particolare la messa a disposizione dei dati.
3. Il gestore della rete trasmette alla Commissione e all’Agenzia una relazione annuale sulle misure intraprese nell’adempimento delle proprie mansioni. La relazione si incentra sulle singole funzioni e sulla situazione complessiva della rete ed è strettamente legata al contenuto del piano strategico e del piano operativo della rete stessa. La Commissione provvede a informare il comitato per il cielo unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:677:oj#art-20