Art. 18
Istituzione della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi
In vigore dal 7 lug 2011
Istituzione della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi
1. La gestione di crisi della rete è supportata dall’istituzione della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC).
2. Fra i membri permanenti dell’EACCC sono da annoverare un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, un rappresentante della Commissione, un rappresentante dell’Agenzia, un rappresentante di Eurocontrol, un rappresentante del settore militare, un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, un rappresentante aeroportuale e un rappresentante degli utenti dello spazio aereo.
3. La partecipazione all’EACCC può essere di volta in volta estesa ad altri membri accogliendo esperti vari a seconda della natura della specifica crisi in questione.
4. L’EACCC predispone il proprio regolamento di procedura che deve essere adottato dal consiglio di gestione della rete.
5. Il gestore della rete mette a disposizione le richieste necessarie per l’istituzione e il funzionamento dell’EACCC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:677:oj#art-18