Art. 4

Studi pilota

In vigore dal 6 lug 2011
Studi pilota 1.   La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare la fattibilità dell’introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell’elaborare il programma, la Commissione assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti. 2.   I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di raccolta e all’onere amministrativo di risposta. Tali risultati sono presi in considerazione nelle proposte di introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale che la Commissione può includere nella relazione di cui all’.
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