Art. 6
Trasmissione alla Commissione (Eurostat)
In vigore dal 6 lug 2011
Trasmissione alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, entro i termini ivi indicati.
2. I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, che deve essere specificato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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