Art. 7

Valutazione della qualità

In vigore dal 6 lug 2011
Valutazione della qualità 1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi. 3.   Con riguardo all’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e, entro un mese dalla ricezione dei dati, può chiedere allo Stato membro in questione di trasmettere informazioni aggiuntive concernenti i dati o una serie di dati riveduta, secondo il caso.
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