Art. 8

Deroghe

In vigore dal 6 lug 2011
Deroghe 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Ai fini dell’ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011.
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