Art. 10
Relazione e revisione
In vigore dal 6 lug 2011
Relazione e revisione
Entro il 31 dicembre 2013 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta, in particolare, la qualità dei dati trasmessi, i relativi metodi di raccolta, l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri e sulle unità partecipanti, nonché la fattibilità e l’efficacia di tali statistiche.
Se del caso e tenuto conto dei risultati di cui all’, paragrafo 2, la relazione è accompagnata da proposte volte a:
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introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell’ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell’ambiente (EPEA); settore dei beni e servizi ambientali (EGSS); conti dell’energia; trasferimenti ambientali (sussidi) e conti della spesa per l’uso e la gestione delle risorse naturali (RUMEA); conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche; conti dei rifiuti; conti delle risorse forestali; conti dei servizi forniti dagli ecosistemi; conti degli stock di materia a livello di intera economia (CSM-IE) e la misurazione di materiali inutilizzati da scavo (compreso il suolo),
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migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i relativi metodi di raccolta, migliorandone al contempo la copertura e la comparabilità e riducendo l’onere amministrativo per le imprese e la pubblica amministrazione.
Storico versioni
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