Art. 5

Raccolta dei dati

In vigore dal 6 lug 2011
Raccolta dei dati 1.   Conformemente agli allegati del presente regolamento, gli Stati membri raccolgono i dati necessari per l’osservazione delle caratteristiche di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 2.   Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa: a) indagini; b) procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità; c) fonti amministrative. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione e forniscono informazioni dettagliate in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.
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