Art. 5
Raccolta dei dati
In vigore dal 6 lug 2011
Raccolta dei dati
1. Conformemente agli allegati del presente regolamento, gli Stati membri raccolgono i dati necessari per l’osservazione delle caratteristiche di cui all’, paragrafo 2, lettera c).
2. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate e applicando il principio della semplificazione amministrativa:
a)
indagini;
b)
procedure di stima statistica nei casi in cui alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;
c)
fonti amministrative.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e forniscono informazioni dettagliate in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:691:oj#art-5