Art. 3

Moduli

In vigore dal 6 lug 2011
Moduli 1.   I conti economici ambientali da compilare nell’ambito del quadro comune di cui all’ sono raggruppati nei seguenti moduli: a) un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell’allegato I; b) un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell’allegato II; c) un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell’allegato III. 2.   Ogni allegato contiene le seguenti informazioni: a) gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati; b) la copertura dei conti; c) l’elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi; d) il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti; e) le tabelle per la trasmissione dei dati; f) la durata massima dei periodi di transizione di cui all’, durante i quali la Commissione può concedere deroghe. 3.   Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, allo scopo di: a) fornire orientamenti metodologici; e b) aggiornare gli allegati di cui al paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e). Nell’esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano considerevoli oneri amministrativi aggiuntivi agli Stati membri o alle unità partecipanti.
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