Art. 3
Moduli
In vigore dal 6 lug 2011
Moduli
1. I conti economici ambientali da compilare nell’ambito del quadro comune di cui all’ sono raggruppati nei seguenti moduli:
a)
un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell’allegato I;
b)
un modulo per le imposte ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell’allegato II;
c)
un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell’allegato III.
2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:
a)
gli obiettivi per i quali i conti devono essere compilati;
b)
la copertura dei conti;
c)
l’elenco delle caratteristiche per le quali i dati devono essere compilati e trasmessi;
d)
il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;
e)
le tabelle per la trasmissione dei dati;
f)
la durata massima dei periodi di transizione di cui all’, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.
3. Ove necessario per tener conto degli sviluppi ambientali, economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, allo scopo di:
a)
fornire orientamenti metodologici; e
b)
aggiornare gli allegati di cui al paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e).
Nell’esercitare il potere conferito a norma del presente paragrafo, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano considerevoli oneri amministrativi aggiuntivi agli Stati membri o alle unità partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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