Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 lug 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«emissione atmosferica», il flusso fisico di materiali gassosi o di particolato dall’economia nazionale (processi di produzione o di consumo) all’atmosfera (parte del sistema ambientale);
2)
«imposta ambientale», un’imposta la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un equivalente di un’unità fisica) di qualcosa che produce sull’ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato e che è classificata come imposta nel SEC 95;
3)
«conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)», le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock materiale all’interno dell’economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l’ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:691:oj#art-2