Art. 118
Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
In vigore dal 7 giu 2011
Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
Se, a seguito del controllo di cui all’, si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all’, il beneficiario è tenuto a:
a)
versare una penale equivalente all’importo del contributo dell’Unione, calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell’ per l’operazione di ritiro in questione;
b)
versare una penale equivalente al doppio dell’importo del contributo dell’Unione, se tali quantitativi sono compresi fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati, oppure
c)
versare una penale equivalente all’importo del contributo dell’Unione per l’intero quantitativo comunicato ai sensi dell’, se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo comunicato.
Storico versioni
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