Art. 118

Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

In vigore dal 7 giu 2011
Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro Se, a seguito del controllo di cui all’, si riscontrano irregolarità con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi menzionati all’, il beneficiario è tenuto a: a) versare una penale equivalente all’importo del contributo dell’Unione, calcolata in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi, se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi comunicati a norma dell’ per l’operazione di ritiro in questione; b) versare una penale equivalente al doppio dell’importo del contributo dell’Unione, se tali quantitativi sono compresi fra il 10 % e il 25 % dei quantitativi comunicati, oppure c) versare una penale equivalente all’importo del contributo dell’Unione per l’intero quantitativo comunicato ai sensi dell’, se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo comunicato.
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Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro (Art. 118 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo