Art. 116
Gruppi di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Gruppi di produttori
1. Gli Stati membri irrogano, mutatis mutandis, le sanzioni di cui agli e/o 117 con riguardo ai piani di riconoscimento.
2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, se, al termine del periodo fissato dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 4, il gruppo di produttori non è riconosciuto come organizzazione di produttori, lo Stato membro recupera:
a)
il 100 % degli aiuti versati al gruppo di produttori se il mancato ottenimento del riconoscimento è dovuto a un’azione deliberata o a una negligenza grave del gruppo di produttori, oppure
b)
il 50 % degli aiuti versati al gruppo di produttori in tutti gli altri casi.
Storico versioni
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