Art. 114

Inosservanza dei criteri di riconoscimento

In vigore dal 7 giu 2011
Inosservanza dei criteri di riconoscimento 1.   Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un’organizzazione di produttori in caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento dovuta ad un’azione deliberata o a una negligenza grave commessa da detta organizzazione. In particolare, gli Stati membri revocano il riconoscimento di un’organizzazione di produttori se l’inosservanza dei criteri di riconoscimento riguarda: a) una violazione dei requisiti di cui agli , all’, paragrafi 1 e 2, o all’, oppure b) una situazione in cui il valore della produzione commercializzata scende per due anni consecutivi al di sotto del valore minimo fissato dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Fatte salve eventuali disposizioni orizzontali di diritto nazionale sui periodi di limitazione, la revoca del riconoscimento di cui al presente paragrafo ha effetto a decorrere dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte. 2.   Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1, gli Stati membri sospendono il riconoscimento di un’organizzazione di produttori se l’inosservanza dei criteri di riconoscimento è sostanziale, ma solo temporanea. Durante il periodo di sospensione non viene erogato alcun aiuto. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno in cui si è svolto il controllo e termina il giorno in cui ha luogo il controllo che accerta il soddisfacimento dei criteri in questione. Il periodo di sospensione non supera i 12 mesi. Se i criteri in questione non sono ancora soddisfatti dopo 12 mesi, il riconoscimento è revocato. Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all’ ove necessario ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all’anno di esecuzione del programma. 3.   Negli altri casi di inosservanza dei criteri di riconoscimento, in cui non si applicano i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri inviano una lettera di avvertimento con le misure correttive da adottare. Gli Stati membri possono ritardare i pagamenti degli aiuti fino all’adozione delle misure correttive. Gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all’ ove necessario ai fini dell’applicazione del presente paragrafo. Tuttavia, tali pagamenti tardivi non possono in alcun caso essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all’anno di esecuzione del programma. La mancata adozione delle misure correttive entro un periodo di 12 mesi è considerata alla stregua dell’inosservanza sostanziale dei criteri e comporta l’applicazione del paragrafo 2.
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Inosservanza dei criteri di riconoscimento (Art. 114 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo