Art. 115

Frodi

In vigore dal 7 giu 2011
Frodi 1.   Fatte salve eventuali altre sanzioni che possono essere comminate ai sensi del diritto dello Stato membro e dell’Unione, se risulta che un’organizzazione di produttori, un’associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori abbiano commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri: a) revocano il riconoscimento dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori in questione; b) escludono le azioni o gli interventi in causa dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali interventi e c) escludono l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori dal sostegno a favore del programma operativo o del piano di riconoscimento per l’anno successivo. 2.   Gli Stati membri possono sospendere il riconoscimento di un’organizzazione di produttori, di un’associazione di organizzazioni di produttori o di un gruppo di produttori, o sospendere i pagamenti loro destinati, se tali organismi sono sospettati di aver commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
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