Art. 117

Programma operativo

In vigore dal 7 giu 2011
Programma operativo 1.   I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. 2.   Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina: a) l’importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto; b) l’importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità della domanda di aiuto. 3.   Se l’importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l’importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una penale. L’importo della penale corrisponde alla differenza fra l’importo calcolato alla lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2. Non si applica tuttavia alcuna penale se l’organizzazione o il gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inserimento dell’importo non ammissibile. 4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche. 5.   Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-117

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Programma operativo (Art. 117 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo