Art. 117
Programma operativo
In vigore dal 7 giu 2011
Programma operativo
1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.
2. Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso determina:
a)
l’importo a cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;
b)
l’importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità della domanda di aiuto.
3. Se l’importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l’importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una penale. L’importo della penale corrisponde alla differenza fra l’importo calcolato alla lettera a) e quello calcolato alla lettera b) del paragrafo 2.
Non si applica tuttavia alcuna penale se l’organizzazione o il gruppo di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inserimento dell’importo non ammissibile.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
5. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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