Art. 120
Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati
In vigore dal 7 giu 2011
Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati
Se, all’atto dei controlli eseguiti a norma degli , emergono irregolarità imputabili ai destinatari dei prodotti ritirati, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
i destinatari non possono più ricevere prodotti ritirati e
b)
i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato sono tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto immediato, si applica per almeno una campagna di commercializzazione e può essere prorogata in funzione della gravità dell’irregolarità.
Storico versioni
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