Art. 9
Adozione di misure definitive
In vigore dal 11 mag 2011
Adozione di misure definitive
1. Quando risulta dall’accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all’, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell’, una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione.
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