Art. 7
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie
In vigore dal 11 mag 2011
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie
1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare, fondata sui fattori di cui all’, paragrafo 5, dell’esistenza di elementi di prova prima facie sufficienti che le importazioni di un prodotto originario della Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell’eliminazione di un dazio doganale in forza dell’accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. In caso di motivi imperativi di urgenza, incluso il caso di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta le misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 4.
2. Quando l’intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
3. Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.
4. Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall’inchiesta che non sussistono le condizioni di cui all’, paragrafo 1, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d’ufficio.
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non pregiudicano l’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l’Unione, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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