Art. 2

Principi

In vigore dal 11 mag 2011
Principi 1.   Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità del presente regolamento se un prodotto originario della Corea, per effetto della riduzione o dell’eliminazione dei dazi doganali sul prodotto in questione, è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti. 2.   Le misure definitive possono assumere una delle forme seguenti: a) la sospensione dell’ulteriore riduzione dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dall’accordo; oppure b) l’aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote: — l’aliquota nazione più favorita («NPF») applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell’adozione della misura, oppure — l’aliquota di base del dazio doganale specificata nelle tabelle figuranti nell’allegato 2-A, a norma dell’.5, paragrafo 2, dell’accordo.
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