Art. 4
Apertura del procedimento
In vigore dal 11 mag 2011
Apertura del procedimento
1. Un’inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che rappresenta l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova prima facie sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all’, paragrafo 5, per giustificare l’apertura di un’inchiesta.
2. La richiesta di aprire un’inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia, ai sensi dell’, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene generalmente le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.
Un’inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova prima facie sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l’apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all’, paragrafo 5.
3. Quando l’evoluzione delle importazioni dalla Corea può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all’, paragrafo 5. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.
4. La Commissione consulta immediatamente gli Stati membri qualora riceva una richiesta ai sensi del paragrafo 1, o qualora ritenga di avviare un’inchiesta di propria iniziativa. La consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri della richiesta o dell’informazione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, nell’ambito del comitato di cui all’. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova prima facie sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all’, paragrafo 5, per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dalla richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.
5. L’avviso di cui al paragrafo 4:
a)
riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;
b)
stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se di tali osservazioni e informazioni deve essere tenuto conto durante l’inchiesta;
c)
stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 9.
6. Le prove raccolte al fine di avviare un procedimento ai sensi dell’, paragrafo 2, del protocollo sulle norme di origine possono anche essere utilizzate per le inchieste in vista dell’imposizione di misure di salvaguardia qualora le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte, in particolare durante i primi cinque anni dopo l’applicazione dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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