Art. 5
L’inchiesta
In vigore dal 11 mag 2011
L’inchiesta
1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l’inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3, decorre a partire dalla data in cui la decisione di aprire l’inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se non sono riservate ai sensi dell’, è opportuno che siano aggiunte ai fascicoli non riservati di cui al paragrafo 8.
3. Per quanto possibile, l’inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. Questo termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di tre mesi in circostanze eccezionali, quali, tra l’altro, un numero insolitamente elevato di parti interessate o di situazioni di mercato complesse. La Commissione informa tutte le parti interessate della proroga e illustra i motivi eccezionali che vi hanno condotto.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se sussistono le condizioni di cui all’, paragrafo 1, secondo il caso, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.
5. Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l’utilizzo della capacità, i profitti e le perdite, l’occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori rilevanti per determinare l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, quali le azioni, i prezzi, i rendimenti dei capitali investiti, i flussi di liquidità e altri fattori che arrecano o possono aver arrecato grave pregiudizio ovvero che minacciano di arrecarlo, all’industria dell’Unione europea.
6. Le parti interessate che si sono manifestate a norma dell’, paragrafo 5, lettera b), e i rappresentanti della Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell’ e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che devono essere prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova prima facie sufficienti.
7. La Commissione provvede affinché tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, chiari, trasparenti e verificabili.
8. La Commissione si impegna, non appena sussistono i necessari presupposti tecnici, a garantire un accesso on line protetto da password al file non riservato («piattaforma on line») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni che sono pertinenti e che non sono riservate ai sensi dell’. È consentito l’accesso a questa piattaforma on line alle parti interessate all’inchiesta nonché agli Stati membri e al Parlamento europeo.
9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.
La Commissione sente tali parti in ulteriori occasioni, qualora esistano motivi particolari per sentirle nuovamente.
10. Qualora le informazioni non siano fornite entro i termini stabiliti dalla Commissione o lo svolgimento dell’inchiesta sia gravemente ostacolato, le conclusioni possono basarsi sui dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.
11. La Commissione notifica per iscritto alla Corea l’apertura di un’inchiesta e si consulta con la Corea con il massimo anticipo possibile rispetto all’applicazione di una misura di salvaguardia, allo scopo di esaminare le informazioni risultanti dall’inchiesta e di scambiare opinioni sulla misura.
Storico versioni
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