Art. 6
Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato
In vigore dal 11 mag 2011
Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato
1. Quando l’andamento delle importazioni di un prodotto originario della Corea è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli , le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.
2. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.
3. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
4. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
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