Art. 8
Chiusura dell’inchiesta e procedimento senza adozione di misure
In vigore dal 11 mag 2011
Chiusura dell’inchiesta e procedimento senza adozione di misure
1. Se dai fatti emerge che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l’inchiesta procedendo in conformità della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell’, una relazione contenente i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.
Storico versioni
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