Art. 10
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
In vigore dal 11 mag 2011
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Una misura di salvaguardia resta in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 3.
2. Le misure di salvaguardia restano in vigore, in attesa dell’esito del riesame, durante la fase di proroga.
3. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata al massimo per due anni, a condizione che si stabilisca che la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento e che vi siano elementi di prova circa l’adeguamento in corso da parte dell’industria dell’Unione.
4. Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.
La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese.
5. Una misura di salvaguardia non può essere applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo consenso della Corea.
Storico versioni
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