Art. 11

Procedura per l’applicazione dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine

In vigore dal 11 mag 2011
Procedura per l’applicazione dell’ del protocollo sulle norme di origine 1.   Ai fini dell’applicazione dell’ del protocollo sulle norme di origine, la Commissione segue da vicino l’evoluzione delle statistiche rilevanti sulle importazioni e sulle esportazioni sia in termini di valore sia, se del caso, di quantità e condivide regolarmente questi dati con il Parlamento europeo, il Consiglio e l’industria dell’Unione interessata. Il monitoraggio ha inizio dalla data di applicazione dell’accordo e i dati sono condivisi con cadenza bimestrale. In aggiunta alle linee tariffarie previste all’, paragrafo 1, del protocollo sulle norme di origine, la Commissione elabora, in collaborazione con l’industria dell’Unione interessata, un elenco di linee tariffarie di rilevanza chiave, non specificatamente attinenti al comparto automobilistico, ma importanti per la fabbricazione di automobili e altri settori connessi. Un monitoraggio specifico è effettuato come stabilito all’, paragrafo 1 del protocollo sulle norme di origine. 2.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione procede immediatamente ad esaminare se sussistono le condizioni di applicazione dell’ del protocollo sulle norme di origine e riferisce sulle risultanze entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. A seguito di consultazioni in seno al comitato speciale di cui all’articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione richiede consultazioni con la Corea in qualsiasi momento si verifichino le condizioni di cui all’ del protocollo sulle norme di origine. La Commissione considera che tali condizioni sussistano, fra l’altro, al raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Una differenza di dieci punti percentuali è considerata «notevole» ai fini dell’applicazione del paragrafo 2.1, lettera a), dell’ del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell’incremento del tasso delle importazioni di pezzi di ricambio o componenti in Corea a fronte dell’incremento del tasso di esportazioni di prodotti finiti dalla Corea all’Unione. Un aumento del 10 % è considerato «notevole» ai fini dell’applicazione del paragrafo 2.1, lettera b), dell’ del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell’incremento delle esportazioni dalla Corea all’Unione di prodotti finiti in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’Unione. Anche gli incrementi che non eccedono i valori soglia sopra indicati possono essere considerati «notevoli», previo esame caso per caso.
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