Art. 1

Definizioni

In vigore dal 11 mag 2011
Definizioni Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) «prodotti», le merci originarie dell’Unione e della Corea; un prodotto oggetto dell’inchiesta può coprire una o più linee tariffarie o un sottosegmento delle stesse a seconda delle circostanze specifiche del mercato, ovvero qualsiasi segmentazione di prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione; b) «parti interessate», le parti sulle quali incidono le importazioni del prodotto in questione; c) «industria dell’Unione», tutti i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell’Unione o i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di questi prodotti. Nel caso in cui il prodotto simile o direttamente concorrente sia soltanto uno dei vari prodotti fabbricati dai produttori che costituiscono l’industria dell’Unione, per detta industria si intendono le operazioni specifiche che rientrano nella produzione del prodotto simile o direttamente concorrente; d) «grave pregiudizio», un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori dell’Unione; e) «minaccia di grave pregiudizio», l’imminenza evidente di un grave pregiudizio. L’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio è accertata sulla base di fatti verificabili e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Le previsioni, le stime e le analisi effettuate sulla base dei fattori di cui all’, paragrafo 5, dovrebbero essere tenute in considerazione, tra l’altro, al fine di determinare l’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio; f) «periodo transitorio», il periodo per un prodotto che va dalla data di applicazione dell’accordo di cui all’.10 fino a dieci anni dopo la data di completamento dell’eliminazione o riduzione delle tariffe, secondo il caso di ciascun prodotto.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2011/511) — Testo vigente | Portale Normativo