Art. 162

Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato

In vigore dal 8 apr 2011
Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato 1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato, non appena ne venga in possesso, qualsiasi informazione che ritenga rilevante in merito a metodologie, prassi o tendenze rivelate che siano state utilizzate o si sospetti siano state utilizzate in casi di inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo. 2.   La Commissione o l'organismo da essa designato comunicano agli Stati membri, non appena ne vengano in possesso, qualsiasi informazione che possa aiutarli nell'esecuzione del regolamento sul controllo o del presente regolamento.
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Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato (Art. 162 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo