Art. 160

Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione

In vigore dal 8 apr 2011
Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione 1.   Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3, del presente regolamento nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato. 2.   Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
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Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione (Art. 160 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo