Art. 161

Richieste di notifica amministrativa

In vigore dal 8 apr 2011
Richieste di notifica amministrativa 1.   Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dalla politica comune della pesca, in particolare relativamente alla materia disciplinata dal regolamento sul controllo o dal presente regolamento che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato. 2.   Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XXXV del presente regolamento. 3.   Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'. La riposta viene effettuata utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato XXXIV.
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Richieste di notifica amministrativa (Art. 161 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo