Art. 163

Coordinamento da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato

In vigore dal 8 apr 2011
Coordinamento da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato 1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e che siano di particolare rilevanza a livello dell'Unione, esso comunica al più presto possibile alla Commissione o all'organismo da essa designato qualsiasi informazione rilevante necessaria a stabilire i fatti. La Commissione o l'organismo da essa designato trasmettono tali informazioni agli altri Stati membri interessati. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare le infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sono ritenute di particolare rilevanza a livello dell'Unione specialmente qualora: a) abbiano o possano aver ramificazioni in uno o più Stati membri; oppure b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri. 3.   Qualora la Commissione o l'organismo da essa designato ritenga che le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, siano state effettuate in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione o all'organismo da essa designato le risultanze di tali indagini.
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Coordinamento da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato (Art. 163 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo