Art. 164
Scambio di informazioni con i paesi terzi
In vigore dal 8 apr 2011
Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Qualora uno Stato membro riceva informazioni da un paese terzo o da una organizzazione regionale per la gestione della pesca che siano rilevanti per l'efficace applicazione del regolamento sul controllo e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni, per il tramite dell'autorità unica, agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato, nella misura in cui sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca.
2. Le informazioni ricevute nell'ambito del presente capo possono essere comunicate a un paese terzo o ad una organizzazione regionale per la gestione della pesca da uno Stato membro per il tramite dell'autorità unica ai sensi di un accordo bilaterale con tale paese terzo o in conformità alle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa dell'Unione e della normativa nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito degli accordi sulla pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali per la gestione della pesca o analoghi accordi di cui l'Unione sia parte contraente o parte cooperante non contraente, comunicare le informazioni rilevanti in merito a inadempimento delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-164