Art. 159
Richieste di misure di esecuzione
In vigore dal 8 apr 2011
Richieste di misure di esecuzione
1. Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato, sulla base delle prove di cui all' del presente regolamento, adotta tutte le misure di esecuzione necessarie a ottenere immediatamente la cessazione, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di qualsiasi inadempimento delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
2. Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro interpellato informa senza indugio lo Stato membro richiedente, gli altri Stati membri interessati, la Commissione o l'organismo da essa designato, per il tramite dell'autorità unica di cui all' del presente regolamento, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.
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