Art. 156
Prescrizioni generali
In vigore dal 8 apr 2011
Prescrizioni generali
1. Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possano essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.
2. Le richieste di assistenza sono limitate ai casi comprovati in cui vi sia un ragionevole motivo di ritenere che sussista un inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di ottenere le informazioni richieste o di adottare le misure richieste con i propri mezzi.
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