Art. 158

Richieste di informazioni

In vigore dal 8 apr 2011
Richieste di informazioni 1.   Lo Stato membro, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, fornisce tutte le informazioni rilevanti necessarie a stabilire se sussista inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o a stabilire se esista il ragionevole sospetto che possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'. 2.   Lo Stato membro interpellato, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, effettua le opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire agli occhi del richiedente inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo. Lo Stato membro interpellato comunica i risultati di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente, alla Commissione o all'organismo da essa designato. 3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato, della Commissione o dell'organismo da essa designato, nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali. 4.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato gli fornisce qualsiasi documento o copia autentica in suo possesso che si riferisca a inadempimenti delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo. 5.   Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell'allegato XXXIV.
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Richieste di informazioni (Art. 158 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo