Art. 154
Informazioni senza richiesta preventiva
In vigore dal 8 apr 2011
Informazioni senza richiesta preventiva
1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un potenziale inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare di un'infrazione grave di cui all', paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o abbia fondati motivi di ritenere che tale infrazione possa verificarsi, lo notifica immediatamente agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell'autorità unica di cui all'.
2. Se lo Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un inadempimento o un'infrazione di cui al paragrafo 1, ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione o l'organismo da essa designato per il tramite dell'autorità unica di cui all'.
3. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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