Art. 153
Misure successive
In vigore dal 8 apr 2011
Misure successive
1. Ove le autorità nazionali decidano, in risposta a una richiesta di assistenza sulla base del presente capo o in seguito a uno scambio spontaneo di informazioni, di adottare misure che possono essere implementate soltanto con l'autorizzazione o su richiesta di un'autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato, alla Commissione o all'organismo da questa designato qualsiasi informazione su tali misure che sia correlata all'inadempimento di norme della politica comune della pesca.
2. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.
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