Art. 151
Costi
In vigore dal 8 apr 2011
Costi
Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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