Art. 155
Definizione
In vigore dal 8 apr 2011
Definizione
Ai fini della presente sezione, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta inviata da uno Stato membro ad un altro Stato membro o dalla Commissione o dall'organismo da essa designato a uno Stato membro in relazione a:
a)
informazioni, ivi comprese quelle previste dall', paragrafi 2 e 3, del regolamento sul controllo;
b)
misure di esecuzione; oppure
c)
una notifica amministrativa.
Storico versioni
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