Art. 155

Definizione

In vigore dal 8 apr 2011
Definizione Ai fini della presente sezione, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta inviata da uno Stato membro ad un altro Stato membro o dalla Commissione o dall'organismo da essa designato a uno Stato membro in relazione a: a) informazioni, ivi comprese quelle previste dall', paragrafi 2 e 3, del regolamento sul controllo; b) misure di esecuzione; oppure c) una notifica amministrativa.
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Definizione (Art. 155 Regolamento (UE) 2011/404) — Testo vigente | Portale Normativo