Art. 9

Dati necessari per la gestione dei rischi degli enzimi alimentari

In vigore dal 10 mar 2011
Dati necessari per la gestione dei rischi degli enzimi alimentari 1.   Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni necessarie per verificare se sussista una necessità tecnica ragionevole e se l'uso proposto non induca in errore il consumatore ai sensi dell', lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1332/2008. 2.   Per consentire la verifica di cui al paragrafo 1, vanno fornite informazioni adeguate e sufficienti su: a) l'identità dell'additivo alimentare, compresi riferimenti a specifiche esistenti; b) la funzione e la necessità tecnica, compresa una descrizione dei processi tipici nei quali si può applicare l'enzima alimentare; c) l'effetto dell'enzima alimentare sul prodotto finito; d) perché l'uso non induce in errore il consumatore; e) se del caso, i livelli d'uso normali e massimi proposti; f) la valutazione dell'esposizione alimentare, secondo la descrizione della guida dell'Autorità sugli enzimi alimentari (13).
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