Art. 10

Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli aromi

In vigore dal 10 mar 2011
Dati specifici necessari per la valutazione dei rischi degli aromi 1.   Oltre ai dati da fornire in applicazione dell', si devono fornire informazioni relative a: a) processo di fabbricazione; b) specifiche; c) se del caso, granulometria, distribuzione granulometrica e altre caratteristiche fisico-chimiche; d) se del caso, autorizzazioni e valutazioni dei rischi esistenti; e) usi proposti negli alimenti e livelli d'uso normali e massimi proposti nelle categorie secondo l'elenco dell'Unione o in un tipo di prodotto specificato all'interno delle categorie; f) dati sulle origini alimentari; g) valutazione dell'esposizione alimentare; h) dati biologici e tossicologici. 2.   Per quanto riguarda i dati biologici e tossicologici, di cui al paragrafo 1, lettera h), vanno coperti i settori cruciali seguenti: a) esame della somiglianza strutturale/metabolica con sostanze aromatizzanti in una valutazione del gruppo di aromatizzanti esistente; b) genotossicità; c) se del caso, tossicità subcronica; d) se del caso, tossicità dello sviluppo; e) se del caso, dati sulla tossicità cronica e sulla cancerogenicità.
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