Art. 11

Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi

In vigore dal 10 mar 2011
Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni seguenti: a) l'identità dell'aroma, compresi riferimenti a specifiche esistenti; b) le caratteristiche organolettiche della sostanza; c) i livelli d'uso normali e massimi proposti nelle categorie alimentari o in un alimento specifico appartenente ad una di dette categorie; d) la valutazione dell'esposizione, basata sull'uso normale e massimo previsto per ogni categoria o prodotto in questione.
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