Art. 11
Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi
In vigore dal 10 mar 2011
Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi
Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni seguenti:
a)
l'identità dell'aroma, compresi riferimenti a specifiche esistenti;
b)
le caratteristiche organolettiche della sostanza;
c)
i livelli d'uso normali e massimi proposti nelle categorie alimentari o in un alimento specifico appartenente ad una di dette categorie;
d)
la valutazione dell'esposizione, basata sull'uso normale e massimo previsto per ogni categoria o prodotto in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:234:oj#art-11