Art. 11 · Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi

Art. 11

Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi

In vigore dal 10 mar 2011
Dati necessari per la gestione dei rischi degli aromi Il fascicolo presentato a sostegno di una domanda deve comprendere le informazioni seguenti: a) l'identità dell'aroma, compresi riferimenti a specifiche esistenti; b) le caratteristiche organolettiche della sostanza; c) i livelli d'uso normali e massimi proposti nelle categorie alimentari o in un alimento specifico appartenente ad una di dette categorie; d) la valutazione dell'esposizione, basata sull'uso normale e massimo previsto per ogni categoria o prodotto in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:234:oj#art-11