Art. 13

Informazioni da includere nel parere dell'Autorità

In vigore dal 10 mar 2011
Informazioni da includere nel parere dell'Autorità 1.   Il parere dell'Autorità deve comprendere le informazioni seguenti: a) l'identità e la caratterizzazione degli additivi, degli enzimi o degli aromi alimentari; b) la valutazione dei dati biologici e tossicologici; c) la valutazione dell'esposizione alimentare per la popolazione europea, tenendo conto di altre possibili origini di esposizione alimentare; d) una valutazione globale dei rischi che produca, se possibile e pertinente, un valore guida basato sulla salute e che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti; e) se l'esposizione alimentare eccede il valore guida basato sulla salute identificato dalla valutazione globale dei rischi, la valutazione dell'esposizione alimentare della sostanza deve essere dettagliata e fornire se possibile il contributo all'esposizione totale di ogni categoria alimentare o alimento per i quali è autorizzato l'uso o è stata richiesta l'autorizzazione; f) conclusioni. 2.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni più specifiche nella richiesta di parere all'Autorità.
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