Art. 13 · Informazioni da includere nel parere dell'Autorità

Art. 13

Informazioni da includere nel parere dell'Autorità

In vigore dal 10 mar 2011
Informazioni da includere nel parere dell'Autorità 1.   Il parere dell'Autorità deve comprendere le informazioni seguenti: a) l'identità e la caratterizzazione degli additivi, degli enzimi o degli aromi alimentari; b) la valutazione dei dati biologici e tossicologici; c) la valutazione dell'esposizione alimentare per la popolazione europea, tenendo conto di altre possibili origini di esposizione alimentare; d) una valutazione globale dei rischi che produca, se possibile e pertinente, un valore guida basato sulla salute e che sottolinei le incertezze e le limitazioni, se pertinenti; e) se l'esposizione alimentare eccede il valore guida basato sulla salute identificato dalla valutazione globale dei rischi, la valutazione dell'esposizione alimentare della sostanza deve essere dettagliata e fornire se possibile il contributo all'esposizione totale di ogni categoria alimentare o alimento per i quali è autorizzato l'uso o è stata richiesta l'autorizzazione; f) conclusioni. 2.   La Commissione può chiedere ulteriori informazioni più specifiche nella richiesta di parere all'Autorità.
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